Dellia Group AS

Codice di Condotta del Fornitore

Aggiornato il 23.02.2024

Dellia (Dellia Group AS e le sue filiali) ha implementato il seguente Codice Etico di Condotta (CoC), che si applica a tutti i nostri fornitori e partner commerciali. Questo Codice di Condotta si basa su requisiti riconosciuti a livello internazionale relativi ai diritti dei lavoratori e ai diritti umani (le convenzioni fondamentali dell'ILO e la dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite) oltre ai nostri requisiti etici e ambientali. Questo Codice di Condotta definisce e stipula i requisiti di Dellia, che devono essere implementati da tutti i partner e fornitori. Esso costituisce la base per tutte le forme di collaborazione.

1. Lavoro forzato o detenzione con lavori forzati

1.1 Dellia non tollererà il lavoro forzato o la reclusione con lavori forzati. I fornitori devono impiegare i lavoratori su base volontaria. Dellia non accetterà prodotti da fornitori che utilizzano qualsiasi forma di lavoro forzato o reclusione con lavori forzati nella loro produzione o tramite contratto, subappalto o altri contesti per produrre i loro prodotti.

1.2 Ai lavoratori non deve essere richiesto di pagare una cauzione o consegnare i loro documenti d'identità al datore di lavoro. Ai lavoratori deve essere permesso di lasciare il lavoro dopo aver dato un preavviso ragionevole.

2. Libertà di associazione e contrattazione collettiva

2.1 Tutti i lavoratori hanno il diritto di aderire o costituire un sindacato se lo desiderano e di entrare in trattative collettive per la contrattazione salariale. Se questi diritti sono limitati dalla legge, il datore di lavoro deve facilitare e non ostacolare lo sviluppo di accordi equivalenti per organizzazioni indipendenti e libere e per la definizione dei salari. I rappresentanti dei lavoratori non devono essere discriminati e devono avere la possibilità di svolgere i loro compiti come rappresentanti sul luogo di lavoro.

3. Lavoro minorile

3.1 Dellia non tollererà alcun uso del lavoro minorile. I nostri partner sono pertanto tenuti a garantire che ogni impiego sia conforme alla definizione di lavoro minorile delle Nazioni Unite e che le seguenti forme di lavoro minorile non siano utilizzate:

a) bambini tra i 5 e gli 11 anni che svolgono almeno un'ora di lavoro economico o un minimo di 28 ore di lavoro domestico non retribuito (cura dei bambini, preparazione dei pasti, pulizia ecc.) a settimana

b) bambini tra i 12 e i 14 anni che lavorano almeno 14 ore settimanali in attività economiche o un minimo di 28 ore settimanali in lavori domestici non retribuiti

c) bambini tra i 15 e i 17 anni che lavorano almeno 43 ore settimanali in attività economiche o domestiche

3.2 Qualsiasi assunzione di lavoratori minori in violazione di quanto sopra è inaccettabile. Se il lavoro minorile descritto sopra è già in uso, devono essere prese misure per correggere la situazione il più presto possibile. Tuttavia, ai bambini interessati deve essere data l'opportunità di guadagnarsi da vivere e di ricevere un'istruzione fino a quando non raggiungono l'età in cui non è più obbligatoria la frequenza scolastica.

3.3 Il lavoro che richiede un maggiore livello di maturità o che è pericoloso deve essere svolto da lavoratori che hanno almeno 18 anni.

4. Discriminazione

4.1 I fornitori e le fabbriche non devono discriminare i dipendenti o i candidati per un lavoro attraverso le loro procedure di impiego o altri termini di impiego sulla base dell'etnia, del colore della pelle, del paese di origine, del genere, delle credenze, dell'età, della disabilità, dell'appartenenza politica, dell'orientamento sessuale, dello stato sociale o civile, della gravidanza, dell'appartenenza a sindacati o altri fattori simili.

4.2 Devono essere adottate misure per proteggere i lavoratori da comportamenti sessualmente offensivi, minacciosi, lesivi o sfruttatori, e contro la discriminazione o il licenziamento per motivi illeciti, ad esempio matrimonio, gravidanza, cura dei figli o stato di HIV.

5. Divieto di trattamenti crudeli o inumani

5.1 I fornitori e le fabbriche non devono impiegare punizioni corporali, minacce o qualsiasi forma di abuso o molestia, sia mentale, fisica (inclusa sessuale) o verbale, nei confronti di alcun loro dipendente né promuovere minacce o utilizzare tattiche intimidatorie in alcun modo. I fornitori e le fabbriche devono trattare tutti i dipendenti con rispetto e dignità.

6. Salute e sicurezza

6.1 I fornitori e le fabbriche devono garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare e rispettare pienamente tutte le misure per assicurare un luogo di lavoro sicuro e salutare (misure HSE) predisposte per ridurre i rischi per la salute e la sicurezza in conformità con la legislazione applicabile. I fornitori e le fabbriche devono prendere misure adeguate per ridurre le cause di pericolo sul luogo di lavoro.

6.2 I dipendenti devono ricevere regolarmente una formazione documentata in materia di salute e sicurezza, e tale formazione deve essere ripetuta a beneficio dei nuovi impiegati.

6.3 Deve essere fornito l'accesso a servizi igienici puliti e acqua potabile, insieme a un adeguato stoccaggio per i generi alimentari.

6.4 Qualsiasi alloggio per la notte offerto deve essere pulito, sicuro e adeguatamente ventilato, con servizi igienici puliti e acqua potabile.

7. Retribuzione e benefici

7.1 I salari pagati dai fornitori e dalle fabbriche ai dipendenti devono essere almeno il maggiore tra (1) il salario minimo secondo la legislazione applicabile o (2) un salario equivalente alla retribuzione applicabile per lo stesso tipo di lavoro nella stessa o in un'industria simile con proprietà simile nella stessa area geografica, e dovrebbero sempre essere sufficienti a coprire le necessità di base e garantire ai dipendenti un salario dignitoso.

7.2 Tutti i lavoratori devono ricevere un contratto di lavoro dettagliato per iscritto, che specifica le condizioni di retribuzione e il metodo di pagamento, prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

7.3 Non è permesso effettuare detrazioni dal salario come misura disciplinare.

7.4 I fornitori e le fabbriche devono concedere ai loro dipendenti una vacanza retribuita ogni anno in conformità con la legislazione applicabile.

7.5 I benefici provenienti dai datori di lavoro e dalle fabbriche devono includere al minimo i benefici stabiliti dalla legislazione applicabile.

8. Orario di lavoro

8.1 I fornitori e le fabbriche devono rispettare la legislazione nazionale e gli standard definiti per l'industria riguardo all'orario di lavoro.

8.2 Il totale delle ore di lavoro settimanali non deve superare le 48 ore (8 ore al giorno).

8.3 I lavoratori devono ricevere almeno un giorno di riposo in ogni periodo di sette giorni.

8.4 L'uso degli straordinari deve essere limitato a un massimo di 12 ore settimanali.

8.5 I lavoratori devono sempre ricevere un pagamento aggiuntivo per il lavoro straordinario, come minimo in conformità con la legislazione applicabile.

9. Impiego permanente

9.1 I fornitori e le fabbriche non devono eludere i loro obblighi derivanti da accordi internazionali e legislazione nazionale in materia di assicurazioni, sicurezza sociale o simili, o regolamenti che controllano gli obblighi dei dipendenti, attraverso l'uso di contratti a breve termine (ad esempio, lavoro a contratto, impiego temporaneo o lavoro giornaliero), subappaltatori o altre relazioni di lavoro.

9.2 Tutti i lavoratori hanno diritto a un contratto di lavoro scritto in una lingua che comprendono. 9.3 La durata del tirocinio deve essere chiaramente definita.

10. Considerazione per i gruppi di popolazione vulnerabili

10.1 La produzione ed estrazione di materie prime per la produzione non deve contribuire alla distruzione delle risorse e delle fonti di reddito per i gruppi di popolazione vulnerabili, come ad esempio appropriandosi di ampie aree di terra o altre risorse nazionali di cui tali gruppi di popolazione dipendono.

11. Protezione ambientale

11.1 Le preoccupazioni ambientali devono essere prese in considerazione lungo tutta la catena di produzione e distribuzione, dalla produzione delle materie prime fino alla vendita ai consumatori. Si deve sempre tenere conto di tutte le preoccupazioni ambientali locali, regionali e globali. L'ambiente locale dello stabilimento di produzione non deve essere sfruttato, abusato o inquinato.

11.2 I fornitori e le fabbriche devono come minimo rispettare tutta la legislazione applicabile in materia di protezione ambientale. In assenza di tale legislazione, i fornitori e le fabbriche devono attuare misure ragionevoli per adottare procedure che garantiscano una adeguata protezione dell'ambiente.

11.3 Relevant discharge permits must be obtained where necessary.
11.4 Hazardous chemicals and other materials must be handled responsibly.

12. Divieto di corruzione e di subornazione

12.1 Ci si aspetta che tutti i fornitori operino in modo eticamente responsabile e con integrità. È vietato ai fornitori offrire qualsiasi cosa di valore – denaro, regali o servizi – per ottenere un vantaggio durante le trattative commerciali. Allo stesso modo, è vietato abusare di una posizione di fiducia per ottenere vantaggi illeciti durante le trattative commerciali.

Standard di Conformità dei Fornitori

Conformità Legale
Tutti i fornitori della Dellia Group AS e delle sue filiali devono attenersi alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Aderenza al Codice di Condotta dei FornitoriSi prevede che i fornitori seguano il Codice di Condotta dei Fornitori, anche se stabilisce standard più elevati di quelli richiesti dalla legge. In caso di conflitto con le leggi applicabili, i fornitori devono notificare al Gruppo Dellia AS e alle sue filiali e proporre un percorso di azione responsabile.

Attuazione degli Standard
I fornitori sono tenuti a stabilire e mantenere politiche, sistemi di gestione e procedure per soddisfare gli standard descritti nel Codice di Condotta dei Fornitori. Devono inoltre comunicare questi standard alla loro forza lavoro e notificare al Gruppo Dellia AS e alle sue filiali eventuali infrazioni legali.

Responsabilità della Catena di Approvvigionamento

Responsabilità dei distributori, broker e agenti
I distributori, broker e agenti devono assicurarsi che i loro fornitori di primo livello rispettino gli standard di Dellia Group AS e delle sue filiali e forniscano garanzia di conformità su richiesta.

Politica di Subappalto
I fornitori devono informare per iscritto il Gruppo Dellia AS e le relative filiali e ottenere un'approvazione scritta prima di subappaltare qualsiasi produzione. Anche i luoghi di lavoro subappaltati devono rispettare il Codice di Condotta dei Fornitori.

Conformità dei Fornitori
I fornitori devono assicurarsi che i venditori che forniscono servizi nei loro luoghi di lavoro rispettino gli stessi standard e forniscano garanzia di conformità al Gruppo Dellia AS e alle sue filiali su richiesta.

Verifica della conformità

Metodi di Valutazione
Dellia Group AS e le sue filiali si riservano il diritto di valutare la conformità dei fornitori attraverso autovalutazioni, audit pianificati o a sorpresa, e valutazioni, inclusi visite in loco e colloqui riservati con i lavoratori.

Trasparenza della catena di approvvigionamento
Su richiesta, i fornitori devono condividere informazioni riguardanti le loro politiche, pratiche e potenziali rischi della catena di approvvigionamento. Dellia Group AS e le sue filiali possono anche richiedere la divulgazione dei dettagli della catena di approvvigionamento, con il diritto di rendere tali informazioni pubbliche.

Applicazione degli Standard
Dellia Group AS e le sue filiali si riservano il diritto di sospendere o terminare i rapporti con i fornitori che non rispettano il Codice di Condotta dei Fornitori o che non intraprendono le azioni necessarie per ottenere la conformità, a loro discrezione.

Parti dell'accordo

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è stipulato tra il Fornitore e il Gruppo Dellia AS, incluse tutte le sue filiali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Dellia AS, Dellia Sverige AB, Dellia ApS, Dellia OY, PMB International Ltd. (Dellia UK), Dellia SAS, Dellia AG, Dellia GmbH e Dellia Nutrients AS.

Per domande, segnalazione di discrepanze o altre richieste, le informazioni di contatto aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.dellia.com